Art. 6.
(Intese di filiera).

      1. Tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive dell'agricoltura biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello regionale o nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari da agricoltura biologica.
      2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere le opportune iniziative per promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto.